
Con tre diversi passaggi fondamentali del 2012, del 2020 e del 2022 nascevano e si diffondevano le procedure di sovraindebitamento, ma l’esigenza di una tutela rafforzata per i “sovraindebitati” la si trova per la prima volta nel disegno di Legge del settembre 2008 del Senatore Roberto Centaro il quale intendeva prevedere una procedura speciale per le vittime di usura.
Proprio in quel drammatico 2008, però, l’Italia fu colpita dagli effetti della “grande recessione mondiale” provocata dalla crisi dei subprime negli Stati Uniti che fece sorgere una crisi politica, economica e finanziaria devastante, nonché lo scoppio della bolla immobiliare con il crollo del mercato e del valore del mattone (bene rifugio di molti italiani).
La situazione sociale divenne sempre più drammatica e ci furono diversi suicidi di imprenditori, professionisti, licenziati, per cui divenne pressante l’esigenza di estendere i benefici di tali procedure ad un platea più ampia rispetto alle vittime dell’usura.
Sotto la spinta del Governo Monti, vide la luce la cosiddetta Legge Anti-suicidi che introdusse quattro diverse procedure di sovraindebitamento con l’obiettivo comune di riconoscere al sovraindebitato particolari benefici, definendo in un determinato arco temporale tutte le posizioni debitorie tra un soggetto ed i propri creditori.
Step 1: l’inizio con la Legge 3.2012
Gli elementi comuni a tutte le procedure erano:
- il requisito di meritevolezza del sovraindebitato;
- il coinvolgimento di un soggetto terzo ed imparziale, denominato OCC (Organismo di Composizione della Crisi) che facesse da filtro preventivo per il Tribunale;
- la previsione di una rata fissa da distribuire al c.d. ceto creditorio ossia ai creditori che, in base al tipo di credito, venivano suddivisi in classi, (leggi anche l’articolo: Procedure di sovraindebitamento: la tutela delle diverse classi di credito);
- la necessità di escludere dal riparto ai creditori, quelle spese quotidiane necessarie al sostentamento del sovraindebitato e della sua famiglia;
- la finalità della “esdebitazione” ossia di ottenere la cancellazione di tutti i debiti,
- il controllo finale da parte del Tribunale.
Le principali caratteristiche delle quattro procedure, invece, erano le seguenti:
- Piano del Consumatore: il debitore proponeva un piano con cui offriva ai propri creditori una rata fissa per un determinato periodo di tempo ed, eventualmente, il ricavato della vendita di quei beni che riteneva non necessari;
- Liquidazione del patrimonio: il debitore offriva ai creditori tutto il proprio patrimonio, lasciando al Tribunale la scelta nella individuazione dei beni da liquidare e dell’importo della rata da destinare ai creditori.
- Accordo di ristrutturazione: per alcuni aspetti simile al Piano del Consumatore, ma destinata alle imprese non fallibili o ai debiti derivanti da imprese cessate.
- Esdebitazione dell’incapiente: prevista per l’indebitato che, potendo a stento sostenere le spese quotidiane, non aveva nulla da poter offrire ai creditori, neanche in prospettiva futura.
La Legge, estremamente innovativa, non fu accolta con particolare favore perché era forte la preoccupazione di potenziali conseguenze negative sull’economia, in quanto avrebbe potuto “affossare” gli istituti di credito e favorire anche soggetti spregiudicati e poco accorti (in realtà non era e non è così, sul punto leggi: Procedure di sovraindebitamento: chi ci guadagna e chi ci perde).
Oltre a ciò, pur essendo Procedure concorsuali (c.d. “minori” perché destinate a persone fisiche e soggetti non fallibili e più semplici rispetto a quelle c.d. “maggiori”), il legislatore -con una scelta poco felice- invece di destinarle alla competenza della sezione fallimentare del Tribunale, le assegnò alla sezione della Volontaria Giurisdizione, abituata, invece, a trattare materie in tema di famiglia, quali separazione, divorzio, tutela dei minori, etc.
Questi elementi, di fatto, limitarono fortemente la diffusione delle procedure di sovraindebitamento, ma l’ostacolo principale fu rappresentato dall’interpretazione assai restrittiva della “meritevolezza” del sovraindebitato che, in particolare in alcuni Tribunali, risultò pressoché insuperabile.
Step 2: la svolta di Natale con Legge n. 176 del 2020
Nel perdurante stato di crisi, il Legislatore fu costretto ad intervenire sulla “meritevolezza” ed introdusse delle modifiche per certi aspetti radicali che comportarono una sorta “inversione dell’onere della prova” per cui:
- il debitore non era più tenuto a dimostrare la propria “meritevolezza”, ma era sufficiente che il Giudice rilevasse l’assenza di colpa grave, malefede o dolo;
- i creditori, invece, dovevano rispondere del loro comportamento, che veniva esaminato in modo approfondito.
A partire da quel momento (la legge entrò in vigore nel Natale del 2020) gli OCC ed i Tribunali, laddove non veniva rilevata una colpa grave del sovraindebitato, valutavano se, prima di concedere il finanziamento, i creditori avessero o meno effettuato una verifica del c.d. merito creditizio, ossia della possibilità per il debitore di restituire il debito; in caso negativo il creditore, avendo egli stesso contribuito allo stato di sovraindebitamento della persona, avrebbe dovuto subire passivamente la procedura senza possibilità di opporsi ad essa.
Questo intervento costituì una “minirivoluzione” che consentì a molti di accedere ai benefici offerti dalle Procedure di sovraindebitamento.
Purtroppo questo boom fu visto da alcuni come un’opportunità di guadagno ed improvvisamente sorsero una moltitudine di siti e di offerte di assistenza da parte di soggetti e di professionisti privi dell’adeguata esperienza o preparazione in queste procedure (ti invito a leggere l’articolo: Cosa fare ed a chi rivolgermi in caso di sovraindebitamento?).
Altra importante novità della Legge del 2020 fu l’introduzione della:
- Procedura familiare: che non è una nuova e diversa procedura, ma è una modalità per consentire a due o più persone della stessa famiglia (conviventi o con una parte del debito in comune) di attivare insieme un’unica procedura di sovraindebitamento.
Step 3: Le attuali procedure introdotte dal Codice della Crisi
Le istanze del Consiglio Nazionale dei Commercialisti (CNDCEC), di Confindustria, nonché la Direttiva insolvency 2019.1023 spingevano per una sistemazione organica unitaria di tutte le procedure concorsuali, sia quelle maggiori destinate alle Imprese (ex procedure fallimentari) e sia quelle minori destinate al consumatore ed ai soggetti non fallibili (ex L. 3.2012).
Per questo motivo a partire dal 15 Luglio del 2022 il D.Lgs n. 14.2019, il c.d. Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (in sigla CCII) ha introdotto anche le nuove Procedure di sovraindebitamento destinate al consumatore che, pur non stravolgendo le precedenti della L. 3.2012, hanno apportato modifiche talvolta rilevanti.
Non è necessario un approfondimento delle differenze tra le diverse procedure, per cui mi limito a dirti che:
- il Piano del consumatore (1) si è trasformato in Ristrutturazione dei debiti del consumatore,
- la Liquidazione del patrimonio (2) in Liquidazione controllata,
- la Esdebitazione dell’incapiente (4) e la procedura familiare (5) sono rimaste pressoché invariate,
- l’Accordo di ristrutturazione del consumatore (4) non trova alcuna corrispondenza nel Codice della Crisi.
Se vuoi saperne di più sulle nuove procedure, ti invito a leggere l’articolo Cosa sono e come funzionano le procedure di sovraindebitamento?, nonché gli articoli dedicati alle singole procedure: Cosa succede con la Ristrutturazione dei debiti del consumatore?, Cosa succede con la Liquidazione controllata?, Cosa succede con la esdebitazione dell’incapiente?, Come funziona la Procedura familiare?